Art. 52
Capo V

Art. 52

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In vigore dal 3 apr 2004
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell' della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete, altresì, alla regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 70.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-52