Art. 50
Capo IV

Art. 50

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell' dello statuto speciale per la Sardegna: a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-50