Art. 5
Titolo I

Art. 5

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In vigore dal 24 ago 1979
I comuni, le province, le comunità montane e la regione sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-5