Art. 48
Capo III

Art. 48

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In vigore dal 24 ago 1979
La regione esercita tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate agli , lettere h) e m), e 4, lettera a), dello statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-48