Capo II
Art. 46
22 / 83In vigore dal 24 ago 1979
Sono delegate alla regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative.
Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.
La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.
L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1979, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze, sentita la regione.
Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-46