Capo II
Art. 45
21 / 83In vigore dal 24 ago 1979
La regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza sull'attività svolta e sui servizi prestati, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali;
2) l'emanazione del parere per il nulla osta relativo al rilascio della licenza dell'agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, che resta di competenza dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-45