Art. 45
Capo II

Art. 45

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In vigore dal 24 ago 1979
La regione esercita le funzioni amministrative concernenti: 1) la vigilanza sull'attività svolta e sui servizi prestati, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali; 2) l'emanazione del parere per il nulla osta relativo al rilascio della licenza dell'agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, che resta di competenza dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-45