Art. 44
Titolo III

Art. 44

69 / 83
In vigore dal 24 ago 1979
Sono di competenza della regione le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento. Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando la regione non disciplinerà la materia con propria legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-44