Art. 41
Titolo III

Art. 41

66 / 83
In vigore dal 24 ago 1979
Ferme restando le funzioni già di competenza della regione e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative relative: a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati; c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1980. La regione può altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-41