Art. 4
Titolo I

Art. 4

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In vigore dal 24 ago 1979
Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al rappresentante del Governo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-4