Art. 39
Titolo III

Art. 39

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In vigore dal 24 ago 1979
Le funzioni amministrative relative alla materia "commercio" concernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci. In particolare sono di competenza della regione le funzioni concernenti: a) la disciplina dell'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale fissa e ambulante; b) la promozione commerciale; c) le fiere, mostre e mercati, inclusa anche la disciplina dei mercati all'ingrosso ed alla produzione; d) la formazione dei piani urbanistici commerciali regionali e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela relative ai piani di urbanistica commerciale dei comuni; e) l'esercizio delle competenze regionali in materia di annona.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-39