Titolo III
Art. 39
64 / 83In vigore dal 24 ago 1979
Le funzioni amministrative relative alla materia "commercio" concernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci.
In particolare sono di competenza della regione le funzioni concernenti:
a) la disciplina dell'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale fissa e ambulante;
b) la promozione commerciale;
c) le fiere, mostre e mercati, inclusa anche la disciplina dei mercati all'ingrosso ed alla produzione;
d) la formazione dei piani urbanistici commerciali regionali e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela relative ai piani di urbanistica commerciale dei comuni;
e) l'esercizio delle competenze regionali in materia di annona.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-39