Art. 32
Capo V

Art. 32

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In vigore dal 24 ago 1979
Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-32