Art. 31
Capo V

Art. 31

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono delegate alla regione le funzioni amministrative relativa alla materia "assistenza scolastica" concernenti tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari. L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-31