Art. 3
Titolo I

Art. 3

3 / 83
In vigore dal 24 ago 1979
La regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell' del proprio statuto. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione trova applicazione l' del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480. La regione può altresì emanare norme di legge con le quali è sub-delegato alle province, ai comuni, alle comunità montane, ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-3