Art. 21
Capo III

Art. 21

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti: a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili; b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali; c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari; d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alla regione; e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni statali relative al comitato regionale per l'inquinamento atmosferico che potrà essere integrato nella sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo, nonché alla commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Restano salve le disposizioni contenute nell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.
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