Capo II
Art. 20
20 / 83In vigore dal 24 ago 1979
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell' della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attività dei C.P.A.B.P. strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
I punti 3) e 5) dell' e l' del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono abrogati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-20