Art. 18
Capo II

Art. 18

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In vigore dal 24 ago 1979
La regione, per il proprio territorio, provvede a riordinare, con legge, la materia dell'"assistenza e beneficenza pubblica" nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. In particolare la regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali e, se necessario, promuovendo forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorchè gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al primo comma del precedente sono assunte dalle comunità montane stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-18