Capo II
Art. 17
17 / 83In vigore dal 24 ago 1979
Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dai successivi commi.
Sono escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B.
comprese in una delle seguenti categorie:
1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa.
Tale struttura sussiste allorchè ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;
b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;
c) che l'attività dell'ente si esplichi prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;
d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;
2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata.
Tale circostanza sussiste allorchè concorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;
b) che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;
c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque la istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10% delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, nè abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;
3) che si tratti di istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;
b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
Sono in ogni caso soppresse:
a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;
b) le I.P.A.B. già concentrate o amministrate dagli E.C.A.;
c) le I.P.A.B. che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.
Sono altresì escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare.
Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le I.P.A.B. l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.
La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alla regione a norma dei successivi , nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.
Entro i successivi trenta giorni i comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.
Entro i successivi sessanta giorni, la regione, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.
Entro i successivi trenta giorni una commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte della regione.
Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.
Le I.P.A.B., così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle di cui al comma quarto che conservano la loro natura pubblica.
Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente settimo comma, entro il termine ivi prescritto, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.
Il trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-17