Art. 12
Titolo II

Art. 12

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, e successive modificazioni, ed al barracellato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche. Ai componenti le compagnie barracellari è riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal prefetto. Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-12