Art. 11
Titolo I

Art. 11

11 / 83
In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all' del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui al secondo comma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-11