Titolo I
Art. 11
11 / 83In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all' del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui al secondo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-11