Art. 10
Titolo I

Art. 10

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all' del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli dello statuto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della regione. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente è delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-10