Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 set 1979
. - La disposizione del presente decreto ha effetto per coloro che si iscrivano al primo anno della facoltà in medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1979-80. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 94
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