Art. 2
2 / 2In vigore dal 22 set 1979
. - La disposizione del presente decreto ha effetto per coloro che si iscrivano al primo anno della facoltà in medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1979-80.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979
Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 94
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;428#art-2