Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 set 1979
La prova è valutata dalla commissione esaminatrice, che formula per ciascun candidato il giudizio di "idoneo" o di "non idoneo". L'idoneità nella prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1979 PERTINI ANDREOTTI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 3
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