Art. 3
3 / 3In vigore dal 12 set 1979
La prova è valutata dalla commissione esaminatrice, che formula per ciascun candidato il giudizio di "idoneo" o di "non idoneo".
L'idoneità nella prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 3
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;410#art-3