Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 ago 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l', sub , della legge 7 giugno 1974, n. 216, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; Viste le delibere 12 ottobre 1977, n. 277 e 16 febbraio 1979, n. 499-bis, con le quali la Commissione nazionale per le società e la borsa ha adottato lo schema di regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Commissione stessa; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: È approvato l'unito regolamento, che consta di ventiquattro articoli, concernente l'amministrazione e la contabilità della Commissione nazionale per le società e la borsa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1979 PERTINI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979 Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 19
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rd-1