Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB
Art. 22
22 / 24Rendiconto finanziario
In vigore dal 10 ago 1979
Il rendiconto dell'esercizio finanziario, predisposto dal capo del servizio amministrativo entro il 31 marzo di ciascun anno, è sottoposto dal presidente alla Commissione per l'approvazione che deve avere luogo entro il 30 aprile successivo.
Entro trenta giorni dall'approvazione della Commissione il rendiconto della gestione finanziaria, con annesso il conto patrimoniale e i documenti giustificativi, è trasmesso alla Corte dei conti.
Nel rendiconto finanziario sono comprese le entrate accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, le spese impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonché i conti dei residui attivi e passivi, ripartiti per capitoli e per esercizi di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-22