Art. 20 · Ufficio di ragioneria
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB

Art. 20

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Ufficio di ragioneria

In vigore dal 10 ago 1979
L'ufficio di ragioneria provvede: all'esatto accertamento delle entrate sulla base di tutti gli atti relativi, che gli devono essere trasmessi; al controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa; a verificare la regolarità del servizio di tesoreria apponendo sulle situazioni periodiche e sugli estratti conto il visto di concordanza; a vigilare sulla conservazione dei beni patrimoniali; a vigilare sul regolare funzionamento dell'economato e cassa, eseguendo le ispezioni necessarie, del cui esito è data notizia al presidente ed al servizio amministrativo, mediante trasmissione dei relativi processi verbali sottoscritti dalle parti; a vidimare i registri a pagine numerate in uso all'economato e cassa; a riferire al presidente della Commissione sulle eventuali irregolarità riscontrate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-20