Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB
Art. 17
17 / 24Pagamento del prezzo
In vigore dal 10 ago 1979
Il pagamento delle provviste e dei lavori deve essere effettuato entro i termini contrattuali convenuti.
Nei contratti e negli impegni verso i fornitori possono essere pattuiti pagamenti in acconto, non superiori, nel complesso, all'importo dei lavori eseguiti o delle forniture effettuate.
Nei contratti può essere pattuito che una parte del prezzo sia trattenuta a garanzia, per un periodo di tempo determinato, dopo l'esecuzione del contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-17