Art. 16 · Parere di congruità dei prezzi
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB

Art. 16

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Parere di congruità dei prezzi

In vigore dal 10 ago 1979
Per la valutazione della congruità dei prezzi delle forniture di beni e servizi di maggiore importanza la Commissione richiede il parere dell'ufficio tecnico erariale o di altro organo tecnico dello Stato. Le ditte aggiudicatarie dei lavori e delle forniture devono prestare idonea cauzione in numerario od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa. A richiesta può concedersi l'esonero dal versamento della cauzione o consentirne la costituzione mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da una impresa di assicurazione a ciò autorizzata. In ogni caso l'accoglimento della richiesta è subordinato ad un adeguato miglioramento del prezzo contrattuale, secondo le disposizioni vigenti in materia. La decisione della Commissione al riguardo è definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-16