Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB
Art. 15
15 / 24Forma, durata e termine dei contratti
In vigore dal 10 ago 1979
I contratti sono redatti in forma pubblica amministrativa o in forma privata anche mediante scambio di corrispondenza, salvo i casi in cui la legge prescriva l'atto pubblico oppure il ricorso a tale forma sia deciso dalla Commissione.
I contratti devono avere durata e termini certi. Le spese inerenti ai contratti sono a carico del contraente con la Commissione.
Alla stipula dei contratti interviene il presidente o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato. I contratti di importo non superiore a cinque milioni di lire possono essere stipulati, per delega del presidente, dal capo del servizio amministrativo.
I contratti sono impegnativi per i contraenti con la commissione dal momento della sottoscrizione e per la Commissione dal momento in cui questa li approva con apposita delibera.
Quando, nel corso di esecuzione di un contratto, sorga la necessità di apportarvi mutamenti, che possono anche comportare un aumento od una diminuzione delle opere, lavori o forniture, il contraente con la Commissione è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre tale limite detto contraente ha diritto alla risoluzione del contratto ed al pagamento del prezzo, a termini di contratto, delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-15