Art. 3
3 / 4In vigore dal 8 lug 1979
L'importo di L. 10.000 mensili si corrisponde in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali.
Le integrazioni della tredicesima mensilità sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilità stessa non competa in misura intera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;226#art-3