Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 lug 1979
I benefici economici, di cui al precedente , non vengono considerati ai fini di quanto previsto dagli ultimi tre commi dell' della legge 16 novembre 1973, n. 728.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;226#art-2