Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 lug 1979
I miglioramenti economici di cui al precedente sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali e sono corrisposti ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi. Le integrazioni della tredicesima mensilità sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilità stessa non competa in misura intera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;225#art-3