Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146; Vista la legge 18 novembre 1975, n. 613; Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163; Visto l'accordo intervenuto nei giorni 4 e 5 dicembre 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, in merito alla vertenza dei vigili del fuoco; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 gennaio 1979 la misura dell'indennità di rischio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le prestazioni di cui al gruppo I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è elevata a L. 2.500.
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