Art. 4
4 / 7In vigore dal 8 lug 1979
Con la stessa decorrenza 1 novembre 1978, ai ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ed ai direttori, direttori di sezione sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, con esclusione del personale provvisto di trattamento dirigenziale, nonché ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, è corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 31 ottobre 1978 nelle amministrazioni statali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;222#art-4