Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 3, relativo agli istituti, è modificato nel senso che l'istituto di teoria e tecnica della progettazione è scisso nei seguenti:
istituto di teoria e tecnica della progettazione edilizia;
istituto di teoria e tecnica della progettazione urbana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-04;523#art-1