Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 30 nov 1979
1. Le Parti contraenti promuoveranno: a) forme di collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e polacchi; b) scambi di competenti funzionari e specialisti veterinari delle due Parti contraenti ai fini di un reciproco aggiornamento sulla situazione sanitaria nel settore degli allevamenti, e sulle esperienze nel campo della scienza, della tecnica e della pratica veterinaria di altri Paesi. 2. Il programma delle visite, degli incontri e degli scambi dei competenti funzionari e degli specialisti veterinari sarà in ogni caso concordato dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. 3. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato che, nel suo interesse, invierà i propri esperti in missione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-4