Convenzione
Art. 2
2 / 43In vigore dal 30 nov 1979
1. Le Parti contraenti determineranno con un accordo tra il Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia le condizioni veterinarie e sanitarie concernenti l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, di prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, nonché di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente.
2. Nel caso in cui risulti necessario apportare modifiche o integrazioni al suddetto accordo, queste dovranno essere concordate ed accettate per iscritto dalle autorità veterinarie centrali delle Parti contraenti nella forma di protocolli addizionali all'accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-2