Convenzione
Art. 1
1 / 43In vigore dal 30 nov 1979
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA
Animati dal desiderio di sviluppare e approfondire la collaborazione nel campo della veterinaria, ai fini di diminuire il pericolo rappresentato dalle malattie infettive e da altre malattie degli animali per l'economia nazionale e per la salute delle popolazioni di ambedue i Paesi, come pure nell'intento di facilitare lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno convenuto di concludere una convenzione veterinaria, ed a tal fine hanno designato i loro plenipotenziari, e cioè, per il Governo della Repubblica italiana:
l'on.le Sottosegretario di Stato per la sanità, Bruno Vecchiarelli,
e per il Governo della Repubblica popolare di Polonia:
l'on.le Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Andrzej Kacala,
i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
1. Allo scopo di prevenire la possibilità di diffusione di malattie infettive dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente, le due Parti collaboreranno nell'elaborazione e nella realizzazione di interventi veterinari e sanitari relativi alla importazione, esportazione e transito di animali e prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonché di alimenti per animali.
2. L'importazione, l'esportazione e il transito di animali, di prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo, nonché di alimenti per gli animali dal territorio della Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente potranno aver luogo previa autorizzazione degli organi competenti delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-1