Annesso E
Art. 3
38 / 43In vigore dal 30 nov 1979
Le carni possono essere presentate all'importazione nelle seguenti condizioni:
I) CARNI BOVINE refrigerate o congelate
Con osso in:
carcasse scuoiate (limitatamente a bovini di età non superiore a tre mesi);
selle (limitatamente a bovini di età non superiore a tre mesi); mezzene;
quarti compensati;
quarti anteriori;
quarti posteriori;
quarti anteriori e posteriori ridotti (senza regione dorsolombare);
quarti posteriori tipo pistola con o senza rigetto;
cosce;
gambe;
avambracci;
regione dorso-lombare intera o divisa in non più di tre pezzi; regione del garrese e parte della regione della spalla.
Senz'osso in:
quarti anteriori, interi o divisi in non più di 5 pezzi, ricomponibili;
quarti posteriori, interi o divisi in non più di 5 pezzi ricomponibili;
quarti anteriori o posteriori ridotti (senza regione dorsale lombare), interi o divisi in non più di 3 pezzi ricomponibili;
cosce intere o divise in non più di 4 pezzi merceologicamente definiti;
spalle, intere o divise in non più di 4 pezzi merceologicamente definiti;
regioni dorso-lombari, intere o divise in non più di 3 pezzi (filetti, controfiletti, lombate);
regione del garrese e parte della regione della spalla;
regione del fianco e dell'addome;
gamba in un solo pezzo;
avambraccio in un solo pezzo.
Le carni di vitello, il cui peso in carcassa sia inferiore a 80 chili, possono essere presentate all'importazione solamente in:
carcasse scuoiate;
mezzene;
selle;
busti.
II) CARNI EQUINE refrigerate o congelate (cavallo, asino, mulo)
Coni osso in:
carcasse scuoiate (limitatamente agli equini di età non superiore a un mese);
mezzene;
quarti compensati;
quarti anteriori;
quarti posteriori;
quarti posteriori ridotti;
quarti posteriori tipo pistola;
cosciotti;
regioni dorso-lombari intere o divise in non più di 3 pezzi
Senz'osso in:
quarti anteriori interni o divisi in non più di 5 pezzi ricomponibili;
quarti posteriori interi o divisi in non più di 5 pezzi ricomponibili;
cosciotti in un solo pezzo;
cosce intere o divise in non più di 4 pezzi merceologica mente definiti;
regioni dorso-lombari intere o divise in non più di 3 pezzi (filetti; controfiletti, lombate).
III) CARNI SUINE refrigerate o congelate
Con osso in:
carcasse intere depilate con o senza lardo (limitatamente ai suini di età non superiore a 4 settimane);
mezzene con o senza lardo;
mezzene ridotte (private della pancetta) con o senza lardo;
quarti con o senza lardo;
prosciutti e spalle con o senza lardo;
regioni dorso-lombari intere o divise in non più di 3 pezzi (carrè, lonza, lombata);
regioni cervicali (coppa e osso collo);
pancette.
Senz'osso in:
prosciutto con o senza lardo, in un solo pezzo;
spalle, con o senza lardo, in un solo pezzo;
carrè con o senza lardo, in un sol pezzo;
lonza con o senza lardo, in un sol pezzo;
lombata con o senza lardo, in un sol pezzo;
coppe con o senza lardo, in un sol pezzo;
filetti in un sol pezzo;
pancette in un sol pezzo;
lardi.
IV) CARNI OVINE E CAPRINE refrigerate o congelate
Con osso in:
carcasse intere scuoiate (per gli agnelli e capretti da latte con o senza testa e coda);
mezzene;
quarti;
spalla intera o squadrata;
cosciotto intero o a taglio corto;
regioni dorso-lombari, in uno o due pezzi.
Senz'osso in:
mezzene in un sol pezzo;
quarti interi o divisi in non più di 3 pezzi merceologicamente definiti;
regione dorso-lombare intera o divisa in non più di due pezzi.
V) FRATTAGLIE refrigerate o congelate
Per la specie bovina:
cervelli;
timo;
lingua;
cuori;
reni;
fegati, solo congelati;
trippe sbiancate (crude o cotte), solo congelate;
code e zampe (scottate e depilate), solo congelate.
Per la specie equina:
lingua;
cuore;
fegato, solo congelato.
Per la specie suina:
cervelli;
timo;
lingue;
cuori;
reni;
fegati, solo congelati;
stomaci, solo congelati;
testa (scottata e depilata), solo congelata;
zampe (scottate e depilate), solo congelate.
Per la specie ovina:
cervelli;
timo;
lingue;
reni;
cuori;
fegati, solo congelati;
stomaci, solo congelati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-ae-3