Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 30 nov 1979
1. I cani e i gatti devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato non più di sei giorni prima del passaggio della frontiera, attestante che durante gli ultimi sei mesi non è stato constatato alcun caso di rabbia nel luogo di origine degli animali, in una zona del raggio di 20 chilometri. Tenuto conto della situazione epizootologica dei due Paesi, ciascuna delle Parti può chiedere l'applicazione della vaccinazione dei cani e dei gatti contro la rabbia per la loro importazione. 2. I cani e i gatti di età superiore ai tre mesi al seguito di viaggiatori devono essere accompagnati da un certificato sanitario redatto in italiano e in polacco (oppure nella lingua del Paese d'origine con traduzione in francese o inglese) recante i dati segnaletici degli animali e le generalità del detentore ed attestante che gli animali stessi sono stati vaccinati contro la rabbia da non meno di venti giorni e non più di undici mesi dalla data del rilascio del certificato e che sono stati sottoposti con esito favorevole alla visita sanitaria prima della loro partenza. I cani e i gatti al seguito di viaggiatori sono esentati dalla visita veterinaria ai posti di frontiera delle Parti contraenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-9