Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 30 nov 1979
Per i volatili domestici vivi e le uova da cova i servizi veterinari centrali delle Parti si accorderanno sempre preventivamente sulle condizioni sanitarie da rispettare e sul certificato sanitario, tenendo conto della situazione epizootologica del Paese.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-7