Art. 5
Accordo

Art. 5

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In vigore dal 30 nov 1979
1. I bovini, suini, ovini e caprini destinati all'allevamento o alla produzione della carne devono essere accompagnati da certificati sanitari secondo il modello indicato negli annessi 3, 4 e 5. 2. Le condizioni per considerare gli animali indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastite nonché le condizioni per riconoscere un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi sono indicate negli annessi A, B, C e D.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-5