Accordo
Art. 3
11 / 43In vigore dal 30 nov 1979
1. I certificati sanitari per gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo devono essere rilasciati da veterinari di Stato o da veterinari incaricati dallo Stato (veterinari ufficiali).
Detti certificati devono attestare che gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo provengono e sono originari dal Paese esportatore.
Il numero del certificato sanitario, il timbro ufficiale e là firma del veterinario devono essere posti su ciascun foglio del certificato.
I certificati sanitari vengono redatti in lingua italiana ed in lingua polacca secondo il modello indicato negli annessi 1-21.
Il certificato sanitario può essere collettivo per gli animali di tutte le specie, fatta eccezione per i certificati relativi agli animali maschi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina destinati alla riproduzione.
In tutti i casi un certificato non può riguardare che animali della stessa specie, spediti a un solo destinatario e caricati nello stesso veicolo.
Nei certificati sanitari che accompagnano gli animali devono essere descritte le caratteristiche dei contrassegni ufficiali o dei dati segnaletici.
La data del rilascio dei certificati sanitari deve coincidere con quella del carico.
Per gli animali vivi, la validità del certificato sanitario è fissata in dieci giorni, dalla data del rilascio. Se questo termine scade durante il trasporto degli animali attraverso il territorio di un Paese terzo, la validità del certificato è prorogata per il periodo di tempo entro il quale gli animali arriveranno al posto di frontiera del Paese importatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-3