Accordo
Art. 25
33 / 43In vigore dal 30 nov 1979
Le condizioni veterinarie per ottenere il permesso di transito attraverso il territorio di una delle Parti degli animali, dei prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo sono stabilite conformemente al regolamento veterinario interno del Paese di transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-25