Art. 24
Accordo

Art. 24

32 / 43
In vigore dal 30 nov 1979
1. Le precauzioni veterinarie e sanitarie che ciascuna Parte giudicherà opportuno di adottare nei riguardi degli animali, dei prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo, per quanto attiene il traffico della frontiera del Paese importatore al luogo di destinazione saranno limitate al minimo indispensabile. 2. Il rilascio dei permessi veterinari per l'importazione degli animali e dei relativi prodotti non può, in nessun caso, essere limitato da disposizioni che siano in contraddizione con le norme del presente accordo. 3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di verificare e controllare per mezzo di ricerche di laboratorio come vengono applicate le garanzie e le condizioni menzionate nei certificati sanitari. 4. Ciascuna delle Parti ha diritto ad inviare, previa approvazione dell'altra Parte, dei veterinari e degli esperti per accertare le condizioni sanitarie degli allevamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-24