Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 30 nov 1979
I pesci e i prodotti ittici alimentari devono essere rispondenti alle condizioni previste dall'annesso G ed essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 20.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-17