Accordo
Art. 14
22 / 43In vigore dal 30 nov 1979
1. I macelli, i laboratori di sezionamento, i depositi frigoriferi e gli stabilimenti in cui si ottengono, si lavorano e si conservano le carni di cui ai precedenti devono essere sottoposti a controllo veterinario permanente e riconosciuti idonei alla esportazione dalle autorità centrali veterinarie delle Parti.
Detti stabilimenti devono essere provvisti di un numero di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un apposito registro. Le autorità veterinarie centrali delle Parti si notificheranno reciprocamente gli elenchi dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione, con l'indicazione della denominazione, della sede, del numero di riconoscimento, suddivisi nelle seguenti liste;
lista I: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, refrigerate, con osso, in tagli non inferiori al quarto;
lista II: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, congelate, con osso, in tagli non inferiori al quarto;
lista III: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, refrigerate, senza osso o con osso, in tagli inferiori al quarto;
lista IV: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni bovine, suine, ovine e caprine, congelate, senza osso o con osso, in tagli inferiori al quarto;
lista V: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni equine, refrigerate o congelate, con osso, in tagli non inferiori al quarto;
lista VI: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni equine, refrigerate o congelate, senza osso o con osso, in tagli inferiori al quarto;
lista VII: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni di volatili allevati, refrigerati o congelati;
lista VIII: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni di conigli domestici in carcasse, refrigerate o congelate;
lista IX: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di selvaggina da penna e lepri uccise, refrigerate o congelate;
lista X: stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione di carni di conigli domestici in parti di carcassa, refrigerate o congelate;
lista XI: stabilimenti per la preparazione di prodotti contenenti carni, compresi i grassi fusi commestibili;
lista XII: depositi frigoriferi.
2. Le autorità veterinarie centrali delle Parti potranno reciprocamente proporre, in ogni momento, modifiche ai precitati elenchi (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni).
L'inclusione negli elenchi di nuovi stabilimenti, come pure la reinclusione di stabilimenti sospesi o cancellati, è subordinata alla accettazione da parte delle autorità veterinarie centrali del Paese importatore.
Gli organi centrali competenti di una Parte contraente possono disporre, in ogni momento e con il benestare del Governo dell'altra Parte contraente, l'invio di veterinari allo scopo di constatare le condizioni tecnico-igienico-sanitarie degli stabilimenti e dei depositi frigoriferi autorizzati all'esportazione.
In conseguenza di tali visite potranno essere cancellati dalle liste gli stabilimenti che non siano stati riconosciuti idonei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-14