Accordo
Art. 1
9 / 43In vigore dal 30 nov 1979
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA CONCERNENTE LE CONDIZIONI VETERINARIE E SANITARIE DA APPLICARE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE ED AL TRANSITO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANCHE ALLO STATO GREZZO.
Il Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia in conformità dell' della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata in data odierna, si sono accordati su quanto segue:
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1. Le disposizioni del presente accordo si applicano nei riguardi di:
solipedi domestici (cavalli, asini e loro ibridi);
ruminanti e suini domestici;
volatili domestici e uova da cova;
conigli, lepri e selvaggina da penna;
api;
cani e gatti;
carni (ivi comprese frattaglie, stomaci, budella, vesciche e grassi commestibili) di animali delle specie bovina, equina (cavallo, asino, e mulo), suina, ovina e caprina, refrigerate o congelate;
carni di volatili allevati e di conigli domestici, refrigerate o congelate;
lepri uccise e selvaggina da penna uccisa, refrigerate o congelate;
carni preparate (ivi comprese frattaglie, budella, vesciche e grassi commestibili);
preparazioni a base di carne o contenenti carne; estratti di carne ottenuti con un procedimento autorizzato dal Paese importatore;
uova e prodotti di uova;
latte e prodotti lattieri;
pesci e prodotti ittici alimentari, refrigerati o congelati o conservati con un procedimento autorizzato dal Paese importatore;
organi e ghiandole, tessuti e liquidi organici per uso opoterapico;
prodotti di origine animale, allo stato grezzo (pelli, crini, setole, peli, piume, lana, corna, zoccoli, ossa intere o spezzate o macinate, mangimi costituiti interamente o in parte da farine di carne, di ossa, di sangue, di latte).
L'importazione ed il transito degli animali vivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi non contemplati nel presente accordo che possono essere veicolo di contagio delle malattie degli animali e dell'uomo restano regolati dalla legislazione del Paese importatore o dell'uno dei due Paesi in cui si effettua il transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-a-1