Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo I
Art. 8
8 / 41Navi radiate in attuazione della legge
In vigore dal 2 nov 1979
Le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari di cui all' della legge conseguenti al ritiro dal servizio di navi sono regolati a mezzo di apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le società interessate.
A tal fine si tiene conto:
a) della differenza in più o in meno tra il valore residuo delle navi alla data di radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla vendita e degli oneri finanziari e il prezzo realizzato dalla loro alienazione. Per valore residuo si intende il valore di bilancio delle navi, decurtato delle quote di ammortamento corrisposte dallo Stato in applicazione della legge 2 giugno 1962, n. 600, e delle leggi precedenti, delle quote a carico delle società per il periodo di esercizio delle navi in relazione ai valori assunti per la determinazione delle sovvenzioni previste dalle convenzioni stipulate a sensi della predetta legge, nonché dell'eventuale rivalutazione effettuata in base alla legge 2 dicembre 1975, n. 576;
b) della differenza in più o in meno fra il valore residuo di bilancio delle dotazioni, dei corredi e dei materiali e il prezzo realizzato dalla loro vendita;
c) degli oneri derivanti da impegni assunti anteriormente ai provvedimenti di radiazione del naviglio, quali quelli concernenti contratti di manutenzione e forniture a lungo termine, assicurazione ed altri oneri analoghi.
Le situazioni economico-patrimoniali relative alle navi che dopo la radiazione dal servizio passeggeri, vengono impiegate dalle società costituite a sensi dell' della legge 23 giugno 1977, n. 373, sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le società proprietarie delle navi. In tali convenzioni statali e le società proprietarie delle navi. In tali convenzioni viene riconosciuto alle società il valore residuo, come determinato nel precedente comma, delle navi all'atto dalla radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla data di consegna per l'impiego delle navi nell'attività turistica o dell'avvio delle stesse ai lavori di trasformazioni, nonché dei valori e degli oneri di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e degli oneri finanziari relativi ai ritardati pagamenti delle perdite patrimoniali.
Dette convenzioni devono prevedere l'impegno da parte delle società proprietarie delle navi di versare al bilancio dello Stato il prezzo di alienazione delle navi, delle dotazioni, dei corredi e dei materiali all'atto della vendita delle navi stesse o per cessazione dell'attività turistica o per acquisto da parte delle società di cui all' della citata legge 23 giugno 1977, n. 373.
Gli importi dei canoni di locazione o di noleggio corrisposti dalle società stesse vengono detratti dalle somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo alle società proprietarie delle navi o, in mancanza, vengono versati al bilancio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-8