Art. 7 · Corresponsione degli anticipi e del saldo delle somme a carico dello Stato di spettanza delle società
Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo I

Art. 7

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Corresponsione degli anticipi e del saldo delle somme a carico dello Stato di spettanza delle società

In vigore dal 2 nov 1979
Fino alla data della registrazione da parte della Corte dei conti dei provvedimenti relativi alla stipulazione delle nuove convenzioni, le rate mensili posticipate sono corrisposte alle società esercenti servizi di p.i.n. in misura complessivamente non superiore al 90% delle somme iscritte nell'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. I contributi annui di avviamento e le sovvenzioni di esercizio, quali risultano dalle convenzioni previste dalla legge, sono corrisposti in rate mensili posticipate ed in misura pari ai diciannove ventesimi. Decorso l'anno è pagato il saldo dei contributi e delle sovvenzioni dopo che è stato effettuato il controllo sullo svolgimento dei servizi. Per le linee da mantenere viene, successivamente, liquidato l'eventuale conguaglio di sovvenzione dopo aver effettuato il controllo sullo svolgimento dei servizi ed accertato l'esito economico della gestione delle singole linee. Le società hanno tuttavia la facoltà di avvalersi dei benefici di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e successive modificazioni.
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