Art. 39 · Facilitazioni di viaggio
Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo V

Art. 39

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Facilitazioni di viaggio

In vigore dal 2 nov 1979
Ai cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che viaggiano per prendere parte a consultazioni elettorali, ai mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro, ai militari di truppa, ai ciechi e rispettivi accompagnatori, a comitive, a partecipanti a congressi, fiere, esposizioni, raduni ed altre simili manifestazioni, nonché ai dipendenti del Ministero della marina mercantile e delle altre amministrazioni dello Stato e loro familiari sono accordate facilitazioni di viaggio uguali a quelle concesse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Sulle linee svolgentisi esclusivamente fra scali nazionali hanno diritto al viaggio gratuito, in prima classe, i senatori ed i deputati del Parlamento in carica. Ai componenti le famiglie dei membri del Parlamento nazionale vengono concesse facilitazioni uguali a quelle accordate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-39